La tariffa si applica nella misura ridotta del 10%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che, mediante adeguata documentazione attestante l’acquisto di una
compostiera conforme ai requisiti vigenti in materia di igiene, dimostrino di praticare il compostaggio domestico riducendo la quantità di rifiuti destinati alla raccolta
differenziata in osservanza, peraltro, di quanto stabilito dall’art. 1, comma 658 della L. 147/2013.
Ad una singola compostiera, ancorché posseduta in comune tra diverse utenze, corrisponde l ’applicazione della riduzione di cui sopra ad una singola utenza.
La riduzione in questione è applicabile una sola volta a prescindere dal numero di compostiere eventualmente acquistate dall’utente.
Articolo 14 - Regolamento approvato con Delibera di Consiglio num. 13 del 28/04/2023