In caso di omesso o parziale versamento dell’importo annualmente dovuto, il Comune provvede alla notifica di un provvedimento di sollecito con valenza di avviso di accertamento esecutivo nel caso le somme in esso contestate non vengano versate in unica soluzione entro il primo termine utile ivi indicato. Il pagamento oltre il predetto termine comporta l'automatica applicazione della sanzione pari al 30% del tributo non versato (art. 1, comma 695, della Legge n. 147/2013) e l’applicazione degli interessi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate tributarie (tasso legale vigente).